ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA APE

18.01.2014 11:33

 

La Legge n. 90/2013 di conversione del DL n. 63/2013 ha apportato alcune novità sulla obbligatorietà della stesura dell'APE.

L’obbligo di allegare l’Attestato di Prestazione Energetica, APE, riguarda sia le compravendite che le nuove locazioni comprendendo anche i contratti di leasing e l’affitto di azienda ad esclusione dei contratti rinnovati o prorogati.

    Gli atti di trasferimento e di locazione di immobili, infatti, sono nulli (quindi privi di effetti giuridici) se non viene allegato e/o fornito l’Attestato di Prestazione Energetica. Chiunque può rilevare la mancanza dell’APE e ciò può accadere anche d’ufficio o per interventi di terzi,  né sono stabilite restrizioni temporali per l’annullamento contrattuale. 

    Ulteriore novità introdotta dalla legislatore riguarda le case vacanza poichè anche per l'affitto breve di un immobile diviene necessaria la stesura dell'attestato da inserire nella pubblicità.

    Sono previste sanzioni per chi non ottempera a questo obbligo che variano da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 18.000,00.

    Per quanto riguarda la durata dell’APE è rimasta invariata rispetto all’ACE. Il documento ha una validità di 10 anni se non vengono eseguiti interventi che determinano la necessità di un aggiornamento delle prestazioni energetiche dell’edificio. E’ appena il caso di ricordare che, in ogni caso, l’Attestato di Prestazione Energetica rimane valido solo se i controlli e le revisioni periodiche degli impianti tecnologici a servizio del fabbricato vengono regolarmente svolti nei tempi e nelle modalità previste dalla Legge.

 

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